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Quella Clausola Da Leggere Bene

Contratto in mano, manca solo la firma per affiliarsi a una catena in franchising.
Ecco i consigli di un avvocato,, specializzato in materia di franchising,, sulle clausole da valutare con attenzione.

Da L’Express Franchise

Hai individuato una catena in franchising, stai per sottoscrivere un contratto di affiliazione? Ci sono dei nodi contrattuali da tenere presenti, prima della firma. 

Ci chiarisce le idee Donatella Paciello, avvocata. Dopo la laurea e un master in Diritto aziendale, si è occupata di contrattualistica, in particolare di contratti di distribuzione, contenzioso e attività del recupero crediti. È mediatrice civile commerciale, crede nella mediazione, oggi obbligatoria anche nel franchising, come strumento di composizione stragiudiziale delle controversie. L’obbligatorietà della mediazione significa che le parti devono svolgere il tentativo di mediazione prima di andare in causa: se ha successo, si evita il giudizio. Paciello si è specializzata da oltre vent’anni nel settore del franchising e presta la propria consulenza e assistenza a franchisor e franchisee che operano suterritorio nazionale. Ha collaborato con Assofranchising, poi è entrata in Federfranchising. Tiene corsi ed è stata relatrice nel master Maref (Management per il Retail e le Reti in franchising), presso l’Università Bicocca di Milano.

LE PARTI DEL CONTRATTO

Cosa non può mancare in un contratto di franchising?

«Premessa: la legge sul franchising (129 – 2004) contiene solo nove articoli e si sofferma sull’informativa precontrattuale che il franchisor deve fornire al franchisee, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione. Non basta dichiarare nel contratto che l’informativa precontrattuale è stata fornita. È importante che ci sia una prova che questo passaggio di informazioni sia avvenuto davvero, una traccia, un documento fornito e firmato».

Quali sono gli obblighi contrattuali?

«La parte degli obblighi è divisa in due aree: gli obblighi della società franchisor e quelli della società franchisee. Gli obblighi ineludibili del franchisor sono la cessione della licenza d’uso dei marchi e dei segni distintivi e la licenza d’uso del know how. La trasmissione del know howavviene tramite formazione sul campo, manualistica, affiancamenti, assistenza continua per tutta la durata del contratto. Poi c’è la consulenza marketing nell’immediato e durante la gestione. Altri aspetti possono riguardare la progettazione e la realizzazione del punto vendita, la fornitura di prodotti e servizi. Una clausola non obbligatoria, ma spesso inserita, è l’esclusiva di zona a carico del franchisor, che si impegna a non aprire altri punti vendita diretti e/o in franchising nella medesima area, a tutela della posizione del franchisee. Poi, il contratto deve disciplinare la durata dell’affiliazione. Per legge non può essere inferiore a tre anni e dev’essere parametrata rispetto all’investimento del franchisee. Attenzione a chi propone un contratto di “licenza e fornitura di servizi”. Se questi servizi rientrano in quelli del franchising, in realtà e nella sostanza è un contratto di franchising».

LE RICHIESTE AI FRANCHISEE

Obblighi per i franchisee? «Tra le obbligazioni principali vi sono quelle di contenuto economico, che prevedono l’investimento iniziale, l’eventuale fee di ingresso, le royalties e i modi di corresponsione, l’eventuale fidejussione, il contributo marketing (fisso o in percentuale), la polizza assicurativa. Le royalties (fisse, in percentuale o miste) non sono obbligatorie, ma devono essere indicate e disciplinate».

C’è una corrispondenza tra obblighi del franchisor e del franchisee? «Sì, sono speculari. I marchi devono essere utilizzati nel rispetto delle politiche del franchisor, la formazione è obbligatoria, per l’affiliato e per il personale, il progetto va realizzato secondo le indicazioni dell’affiliante, nel rispetto del manuale operativo, delle politiche di prezzo, dell’uso del software gestionale e dei parametri economici forniti. Il franchisee ha obblighi informativi, soprattutto sulla trasmissione di dati, anche quelli relativi all’andamento del punto vendita. Deve sottoporsi ad eventuali ispezioni. Il contratto può contenere un patto di non concorrenza anche post contrattuale. Tale patto deve essere circoscritto nel tempo e nello spazio, pena la sua invalidità, in base al regolamento europeo. Altro obbligo: la riservatezza. Il franchisee e il suo personale non possono divulgare know how e procedure, anche dopo la cessazione del contratto».

LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Qualche clausola permette la risoluzione del contratto? «Sì, la clausola risolutiva espressa, spessopresente e da inserire in un contratto, perché tutela in particolar modo il franchisor. Autorizza la parte adempiente, che rispetta il contratto, a risolverlo immediatamente, a seguito di una contestazione scritta, al verificarsi di inadempimenti espressamente previsti dell’altra parte.Altro strumento per risolvere stragiudizialmente il contratto è quello della diffida ad adempiere, con la quale la parte adempiente mette in mora la parte inadempiente, assegnandole un termine entro cui mettersi in regola. La risoluzione subentra se la parte intimata non ha adempiuto, dopo la messa in mora».

IL DOPO CONTRATTO

Ci sono clausole che disciplinano la fase dopo lo scadere del contratto? «Sono presenti di norma nei contratti di franchising. La cessazione del contratto implica obbligazioni come togliere l’insegna e gli elementi caratterizzanti, restituire i manuali operativi e il software di gestione. In caso questo non accada, può essere contrattualmente previsto l’intervento diretto del franchisor, l’addebito dell’intervento e l’applicazione di una penale. Le penali, indicate nel contratto, fungono da deterrente, ma potrebbero essere contestate dal franchisee che le ritenga troppo onerose. Il giudice può ridimensionarle e ridurne l’entità».

L’AIUTO DELL’ESPERTO

È utile consultare un avvocato prima di firmare un contratto di franchising?

«Più che utile, direi indispensabile. Previene i problemi che si potrebbero presentare se si sottoscrive un contratto con leggerezza. Vale sia per chi aderisce sia per chi lo propone. Il franchisee può identificare eventuali clausole illegittime e negoziare condizioni diverse. Il fai da te non è opportuno neppure per il franchisor. Vedo spesso contratti fotocopia di quelli di altre catene, non costruiti su misura, altri “claudicanti” da correggere in vista dello sviluppo della rete. Gli accordi, poi, possono avere bisogno di manutenzioni nel tempo, alla luce di criticità emerse nei rapporti tra le parti. Meglio prevenire che curare».

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